Comunità Montana Amiternina

Inizio contenuti Modifica art 27 - comma I - dello Statuto della Comunità Montana Amiternina

Zona Omogenea A - Comuni della Provincia dell'Aquila_(LR.n 52/79)

LEGGE REGIONALE 13 NOVEMBRE 1979,n. 52:

Modifica Art. 27 - comma I - dello Statuto della Comunità Montana "Amiternina" - Zona Omogenea "A" - Comuni della Provincia dell'Aquila.

Art. 1

Sono approvate, ai sensi dell'Art. 6 - secondo comma - della L.R.n. 16 del 27.5.1974, le modifiche all'Art. 27 - 1° comma dello Statuto della Comunità Montana "Amiternina. - Zona omogenea "A" nel testo allegato alla presente legge.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 13 Novembre 1979.

RICCIUTI

STATUTO DELLA COMUNITA' MONTANA AMITERNINA - ZONA OMOGENEA "A" - COMUNI DELLA PROVINCIA DE L'AQUILA

VECCHIO TESTO

Art. 27

Al Presidente della Comunità Montana spetta l'indennità di carica rapportata a quella del Sindaco dei Comuni con popolazione da 30.001 fino a 50.000.

Ai componenti la Giunta della Comunità spetta una indennità di carica pari al 30% di quella assegnata al Presidente.

Ai componenti il Consiglio della Comunità spetta una indennità, per ogni giornata di effettiva presenza, pari a quella stabilita dalla legge per i Consiglieri Comunali dei Comuni con popolazione da 30.001 fino a 50.000 abitanti, nonché il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del proprio mandato.

NUOVO TESTO

Art. 27

Al Presidente della Comunità Montana spetta l'indennità di carica rapportata a quella del Sindaco dei Comuni con popolazione da 30.001 fino a 50.000 abitanti.

Ai componenti la Giunta spetta una indennità di carica pari al 50% di quella assegnata al Presidente.

Ai componenti del Consiglio della Comunità spetta una indennità per ogni giornata di effettiva presenza pari a quella stabilita dalla legge per i Consiglieri Comunali dei Comuni con popolazione da 30.001 fino a 50.000 abitanti, nonché il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del proprio mandato.