Comunità Montana Amiternina


Inizio contenuti

Statuto

LEGGE REGIONALE 6 LUGLIO 1976, n. 35:

Approvazione dello Statuto della Comunità Montana "Amiternina " (Zona omogenea " A - Comuni della Provincia dell'Aquila).

Art. 1

E' approvato, ai sensi dell'art 6 - 2° comma - della L.R. 27-5-1974,n. 16, lo Statuto della Comunità Montana " Amiternina " nel testo allegato alla presente legge.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel " Bollettino Ufficiale della Regione ".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 6 Luglio 1976.

SPADACCINI

Statuto comunità Montana Amiternina

Art. 1

Costituzione e sede della Comunità Montana

Tra i Comuni di Barete, Cagnano Amiterno, Campotosto, Capitignano, Fossa, L'Aquila, Lucoli, Montereale, Ocre, Pizzoli, Scoppito, Tornimparte, Villa S. Angelo, S. Eusanio Forconese, i cui territori, classificati a montani ", in applicazione degli arti. 1, 14 e 15 della legge 25-7-1952n. 991 e dell'articolo unico della legge 30-7-1957n. 657, ricadono nella zona omogenea " A "delimitata con le leggi regionali 27-5-1974,n. 16 e 104-1975,n. 33 ai sensi dell'Art. 3 della legge 3-12-1971n. 1102 è costituita la Comunità Montana " AMITERNINA ", Ente di diritto pubblico a norma dell'Art. 4 della citata leggen. 1102.

La Comunità ha sede in L'Aquila.

Art. 2

Norme che regolano la Comunità

La Comunità Montana è regolata dalla legge nazionale 3 dicembre 1971n. 1102 e dalle altre leggi nazionali in vigore per la montagna in quanto non in contrasto con detta legge dalle leggi regionali 27-5-1974,n. 16, e 104-1975,n. 33 e da eventuali leggi successive aventi per oggetto lo sviluppo economico e sociale della montagna, nonché dalle norme del presente statuto o di sue modificazioni ed integrazioni regolarmente approvate.

Art. 3

Scopi della Comunità

La Comunità, soggetto di programmazione, si propone i seguenti scopi:

a)—formulare, aggiornare ed attuare, con la partecipazione delle popolazioni interessate, il piano quinquennale per lo sviluppo economico-sociale della zona, al fine di contribuire a realizzare una politica generale di riequilibrio economico e sociale, segnatamente tra le zone montane e il resto del territorio;

b)—di predisporre, coordinare ed attuare programmi di intervento intesi a dotare il territorio montano della zona, con la esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi civili idonei a consentire migliori condizioni di abitabilità e a costituire la base di un adeguato sviluppo economico;

c)—individuare e sostenere, attraverso opportuni incentivi, nel quadro di una economia montana integrata, le iniziative di natura economica idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale della zona stessa;

d)—fornire alle popolazioni residenti nella zona, riconoscendo alle stesse le funzioni di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari ed idonei a

compensare le condizioni di disagio derivanti all'ambiente montano ed in particolare ad impedire lo spopolamento del territorio ed i fenomeni di disgregazione sociali e familiari ad esso conseguenti;

e)—favorire la preparazione culturale e professionale delle popolazioni della zona;

f) —redigere il piano urbanistico per l'assetto del comprensorio allo scopo di coordinare e orientare l'attività urbanistica dei Comuni e degli Enti interessati.

Per la redazione del predetto piano urbanistico, potrà essere compreso tutto o parte del territorio non montano dei Comuni partecipanti alla Comunità e il territorio non classificato montano ma intercluso nella zona in cui opera la Comunità Montana.

Art. 4

Attuazione dei lini istituzionali

Nell'espletamento dei propri lini istituzionali la Comunità Montana:

a)—può assumere funzioni proprie dei Comuni che la costituiscono quando sia dagli stessi delegata a svolgerle;

b)—può delegare ai Comuni ed eventualmente ad altri Enti operanti nel territorio della Comunità, di volta in volta, l'esecuzione di determinate realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale;

c)—può assumere le funzioni di Consorzio di Bonifica montana, a norma dell'Art. 30 della legge 25-7-1952n. 991, qualora se ne ravvisi la necessità;

d)—sostituisce, nell'esecuzione di opere, gli Enti persone fisiche e giuridiche inadempienti, ai sensi dell'Art. 8 della legge 3-12-1971n. 1102;

e)—può acquistare, espropriare o prendere in affitto, e gestire, terreni compresi nei territori montani per destinarli alla formazione di boschi, prati, pascoli o riserve naturali ai sensi dell'Art. 9 della citata leggen. 1102, e delle altre leggi nazionali e regionali che regolano la materia;

f) —controlla che le opere previste dall'Art. 2, lettera a) della legge 3-12-1971n. 1102, di spettanza di Enti operanti nel territorio della Comunità, anche se non previste nei piani degli stessi Enti, non siano in contrasto con il piano di sviluppo.

Art. 5

Organi della Comunità

Sono organi della Comunità:

—Il Consiglio

—La Giunta

—Il Presidente.

Art. 6

Il Consiglio. Composizione, ineleggibilità e incompatibilità.

I1 Consiglio della Comunità è costituito dal Sindaco di ciascun Comune compreso nella Comunità o suo delegato, da un Consigliere designato dalla maggioranza e da uno designato dalla minoranza. Per i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti il numero dei rappresentanti oltre il Sindaco o suo delegato è di 6, da eleggersi con voto limitato a 2. Sono ineleggibili a Consiglieri della Comunità i dipendenti della Comunità e dei Comuni partecipanti.

E' incompatibile con la carica di Consigliere della Comunità la partecipazione ad ogni titolo all'attività, o la dipendenza, da Enti e aziende che abbiano appalti o svolgono lavori per conto della Comunità.

La constatazione dell'ineleggibilità o dell'incompatibilità spetta al Consiglio che decide nella seduta immediatamente successiva al verificarsi dei fatti che la determinano.

Art. 7

Compiti del Consiglio

Il Consiglio è l'organo deliberante della Comunità.

Compete al Consiglio l'adozione di tutti i provvedimenti di carattere generale che rientrano negli scopi sociali.

In particolare:

a)—approva lo statuto e le sue integrazioni e modificazioni con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità;

b)—elegge il Presidente, la Giunta e il Collegio dei revisori dei conti;

c)—approva il piano pluriennale di sviluppo ed il piano urbanistico, con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità, ai sensi della legge 3 dicembre 1971,n. 1102;

d)—approva il programma stralcio annuale, il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la misura del contributo finanziario fisso che i Comuni devono versare alla Comunità;

e)—nomina i rappresentanti della Comunità presso altri Enti, organizzazioni e commissioni;

f) —approva il regolamento degli uffici della Comunità e del relativo personale;

g)—nomina il segretario, il direttore tecnico e il tesoriere della Comunità;

h)—delibera in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni per valori superiori a 100 milioni;

i)—delibera l'alienazione e l'acquisto di immobili e contratti relativi, nonché i contratti di locazione e conduzione di immobili di durata superiore ai cinque anni;

1) —delibera la contrazione di mutui, procede ad acquistare o a prendere in affitto o espropriare i terreni compresi

nei rispettivi territori montani quando sia necessario per la difesa del suolo e per la protezione dell'ambiente naturale;

m)—approva ai sensi dell'Art. 6 della legge 3-12-1971,n. 1102 le modalità per l'assunzione di funzioni proprie dei Comuni su delega di questi, siano essi la totalità o una parte dei componenti la Comunità;

n)—adotta le decisioni circa l'utilizzazione degli uffici dei Comuni o degli altri Enti operanti nel territorio di cui ai successivi artt. 19 e 20.

Art. 8

Validità delle sedute del Consiglio

I1 Consiglio è validamente riunito quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno 1/3 dei componenti.

I1 Consiglio delibera a maggioranza semplice, salvo quanto previsto per l'elezione del Presidente, per l'approvazione dello Statuto e integrazioni e modifiche del medesimo, nonché per tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente Statuto.

Art. 9

Sedute ordinarie e straordinarie. Convocazione

I1 Consiglio si riunisce in seduta ordinaria 3 volte l'anno:

—entro il mese di luglio per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente e della relazione sullo stato di attuazione del programma annuale;

—entro il mese di settembre per approvare il programma stralcio annuale;

—entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno successivo.

Il Consiglio si riunisce in seduta straordinaria ogni volta la Giunta esecutiva lo ritenga necessario o la convocazione sia richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri. In quest'ultimo caso la convocazione del Consiglio sarà effettuata entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta.

Le sedute del Consiglio della Comunità sono pubbliche, eccetto i casi in cui per legge o con deliberazione motivata sia altrimenti stabilito; esse hanno luogo, di norma, nella sede della Comunità, salvo sia altrimenti stabilito dalla Giunta, nel qual caso viene dato adeguato pubblico preavviso nei Comuni della Comunità.

Le convocazioni del Consiglio sono fatte dal Presidente previa deliberazione della Giunta mediante avviso raccomandato da spedirsi almeno 6 giorni prima di quello fissato per la riunione. L'ordine del giorno è formulato dal Presidente d'intesa con la Giunta.

In caso di urgenza, il termine è ridotto a 3 giorni e su convocazione telegrafica.

L'Avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché l'indicazione degli argomenti da trattore, iscritti all'ordine del giorno della seduta.

La 2a convocazione potrà avere luogo non prima di 3 giorni dalla prima e potrà essere preannunciata con l'avviso di la convocazione.

Copia dell'avviso di convocazione deve essere inviato, negli stessi termini di cui ai commi precedenti, ai Comuni componenti la Comunità, perché lo espongano nel loro albo pretorio.

Art. 10

Procedimento di discussione delle sedute del Consiglio

Il Consiglio è presieduto dal Presidente. In sua assenza o per un suo giustificato impedimento, la presidenza spetta al Vice Presidente o al membro più anziano della Giunta, o, in mancanza, al Consigliere più anziano di età.

Dopo l'appello nominale, il Presidente dichiara aperta la seduta e designa tre consiglieri per le funzioni di scrutatori per le votazioni sia pubbliche che segrete.

Gli scrutatori assistono il Presidente durante lo spoglio dei voti e con lui accertano il risultato delle votazioni.

I1 Presidente dirige e coordina la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 11

Durata in carica del Consiglio

I1 Consiglio dura in carica 5 anni. Ogni consiglio comunale provvede a confermare i propri rappresentanti in seno al Consiglio della Comunità entro 60 giorni dalla elezione del Consiglio comunale stesso.

In caso di decadenza, di morte, di dimissione o di altre cause di cessazione da membro del Consiglio della Comunità, i Consigli comunali provvedono alle relative sostituzioni nella seduta immediatamente successiva alla conoscenza della vacanza. In caso di scioglimento anticipato di un Consiglio comunale, i rappresentanti da questo nominati in seno alla Comunità Montana restano in carica fino a conferma o diversa nomina da parte del nuovo Consiglio comunale.

I membri del Consiglio decadono dalle loro funzioni con il cessare, per qualsiasi motivo, dal loro mandato di consiglieri Comunali, salvo il caso previsto nel comma precedente.

I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio dopo decorso il termine di 10 gg. dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza, comunicata anche al Comune di appartenenza.

I1 Consiglieri decaduti vengono sostituiti con le stesse modalità con le quali sono stati nominati. Restano comunque in carica fino alla nomina dei successori, salvo il caso di decadenza di cui al precedente terzo comma.

Il Consiglio, nella sua prima seduta, procede alla convalida delle elezioni dei propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento.

Art. 12

La Giunta. Composizione

La Giunta della Comunità, ispirandosi ad una visione unitaria degli interessi dei Comuni partecipanti, è costituita:

—dal Presidente e da 8 membri eletti nel proprio seno a maggioranza assoluta di voti dei componenti assegnati al Consiglio.

Art. 13

Compiti della Giunta

La Giunta è l'organo esecutivo della Comunità ed esercita le funzioni espressamente conferitele dalle leggi e dallo Statuto della Comunità:

La Giunta:

—designa tra i propri membri il Vicepresidente;

—assiste il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio della Comunità;

—pone in essere gli interventi necessari ad assicurare il buon svolgimento e il massimo coordinamento dell'attività dei singoli Enti;

—delibera in materia patrimoniale nel quadro del bilancio preventivo approvato dal Consiglio;

- adotta in casi di urgenza provvedimenti di competenza del Consiglio e ad esso li sottopone per la ratifica in occasione della prima seduta. Da tali provvedimenti sono esclusi i piani di sviluppo, il piano stralcio annuale e il piano di sviluppo urbanistico;

—predispone il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione dello stato di attuazione del programma annuale per sottoporli all'approvazione del Consiglio;

—provvede per quanto non di competenza degli altri organi al buon andamento e allo sviluppo dell'attività della Comunità.

Ciascun componente della Giunta può essere incaricato dalla stessa, anche in via permanente, della cura di determinati affari. In tal caso riferirà continuamente su di essi facendo proposte di intervento e curando l'esatta esecuzione delle decisioni della Giunta. Potrà essere, altresì, delegato a firmare atti che costituiscano mera esecuzione di deliberazioni della Giunta.

Art. 14

Riunioni della Giunta

La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente: —di norma ogni mese in sessione ordinaria;

—in sessione straordinaria ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario.

La Giunta è presieduta dal Presidente; in sua assenza dal Vicepresidente.

La Giunta delibera a maggioranza semplice, con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le riunioni della Giunta non sono pubbliche.

Art. 15

Durata in carica della Giunta. Revoca

Il Presidente e i componenti della Giunta restano in carica per la durata del loro mandato amministrativo di membri del Consiglio e possono essere rieletti consecutivamente per lo stesso incarico per un periodo totale di non oltre 10 anni.

La decadenza dalla carica di Consigliere comporta automaticamente la decadenza da membro della Giunta.

L'assenza a tre sedute consecutive della Giunta comporta la decadenza, secondo la procedura vista al precedente Art. 11.

I1 Presidente, e i membri della Giunta possono essere revocati dall'incarico quando ricorrano gravi motivi che possono pregiudicare il regolare funzionamento dell'amministrazione. Possono essere revocati in seguito a proposta motivata e sottoscritta da almeno 1/3 dei componenti il Consiglio della Comunità o promossa dall'organo di Controllo e deve avvenire con il voto favorevole palese della maggioranza dei componenti il Consiglio.

I1 Consiglio è convocato entro 30 gg. per la sostituzione delle persone revocate.

Art. 16

Il Presidente - Attribuzioni

I1 Presidente:

—rappresenta ad ogni effetto la Comunità di fronte a terzi ed in giudizio e veglia su tutto l'andamento di essa;

—convoca e presiede le riunioni del Consiglio e quelle della Giunta;

—firma i verbali delle riunioni, la corrispondenza, gli ordini di riscossione, i mandati di pagamento e gli altri documenti inerenti l'attività della Comunità;

—compie tutte le operazioni relative agli impegni, anche finanziari della Comunità con Enti pubblici nazionali, regionali e provinciali, accetta eredità con beneficio di inventario, lasciti, donazioni e sovvenzioni, rilascia quietanze liberatorie, il tutto in forza di regolari delibere del Consiglio o della Giunta.

I1 Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 17

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Consiglio elegge tra i propri membri non facenti parte della Giunta i revisori dei conti in numero di tre, di cui uno in rappresentanza della minoranza.

Il Collegio dura in carica 5 anni.

Il Collegio dei revisori dei conti vigila e controlla l'andamento della contabilità della Comunità Montana e ne riferisce al Consiglio mediante una relazione annuale nella seduta di presentazione del conto consuntivo.

I revisori dei conti possono essere riconfermati.

La decadenza dalla carica di consigliere o la elezione a membro della Giunta comportano automaticamente la decadenza da membro del Collegio.

I revisori possono essere revocati dall'ufficio quando ricorrano gravi motivi che influiscono sull'espletamento del loro mandato o il regolare funzionamento del Collegio. Vale la procedura prevista al precedente Art. 15

Art. 18

Segretario della Comunità

Il Segretario della Comunità è nominato dal Consiglio che ne stabilisce anche il trattamento economico.

Il segretario assiste alle sedute del Consiglio e della Giunta e redige i verbali sottoscrivendoli con il Presidente.

Tiene i registri di contabilità della Comunità Montana.

Sovrintende a tutte le funzioni amministrative della Comunità.

Art. 19

Personale della Comunità

Il Consiglio della Comunità approva il regolamento per l'organizzazione degli uffici e del relativo personale; nomina il direttore tecnico e delibera la costituzione del comitato tecnico previsto dall'Art. l l della legge regionale.

La Comunità Montana dovrà assorbire il personale delle aziende speciali consorziali a norma dell'Art. il della legge regionale e potrà avvalersi di personale comandato dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni, a norma dell'Art. 4 della legge 3 dicembre 1971,n. 1102.

La Comunità potrà conferire incarichi di lavoro o di consulenza tecnica esclusivamente a tempo determinato, per specifiche attività altamente specializzate per le quali non abbia disponibilità di personale idoneo.

Per l'espletamento dei propri tini istituzionali la Comunità si avvale anche degli uffici de11'Ente di sviluppo in Agricoltura o degli offici degli altri Enti operanti nel territorio.

Il Consiglio della Comunità decide in merito.

Accordi particolari per il rimborso degli oneri saranno stipulati dalla Giunta con gli Enti interessati.

Art. 20

Comitato tecnico consultivo. Rapporti con gli altri Enti operanti nel territorio. Partecipazione alla Comunità

Il Consiglio della Comunità. allo scopo di stabilire i necessari coordinamenti e collegamenti per la redazione e l'aggiornamento del piano di sviluppo zonale. dei programmi stralcio annuali e del piano di sviluppo urbanistico, mantiene stretti contatti con gli Enti operanti nel territorio della Comunità quali:

—Amministrazione provinciale, Ente di Sviluppo, Consorzio di Bonifica, Camera di Commercio, Azienda Autonoma del Turismo, Distretto Scolastico, Unità Sanitarie Locali, Aziende Municipalizzate, Consorzi Pubblici, Nuclei o aree Industriali operanti nel territorio, nonché i Sindacati e le Organizzazioni di categoria. A tale scopo nomina un Comitato tecnico consultivo del quale fanno parte anche tecnici ed esperti.

rappresentanti di detti Enti devono altresì essere invitati a partecipare senza diritto di voto alle sedute del Consiglio della Comunità, dedicate all'esame e all'approvazione del piano di sviluppo delle zone e dei programmi stralcio annuali nonché dell'eventuale piano di sviluppo urbanistico.

La collaborazione tra la Comunità Montana e gli Enti di cui al primo comma viene attuata, per l'espletamento dei lini istituzionali della Comunità medesima, anche mediante quanto previsto al 4° comma del precedente Art. 19 e alla lettera b) dell'Art. 4.

Gli Enti suddetti, nonché le associazioni ed altri eventuali Enti portatori delle istanze sociali economiche e sindacali operanti nel territorio della Comunità, sono costantemente consultati e informati sulle attività della Comunità.

Annualmente è indetta una conferenza sui servizi pubblici nell'ambito della Comunità, alla quale sono invitati gli Enti e le Associazioni predette.

Art. 21

Piano pluriennale di sviluppo della Comunità e programmi stralcio annuali - Partecipazione

Entro un anno dalla sua costituzione, la Comunità appronta un piano pluriennale per lo sviluppo economico e sociale della propria zona il quale, sulla base delle indicazioni del piano regionale, partendo da un esame conoscitivo della realtà della zona medesima e tenuto conto degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale e intercomunale o dell'eventuale piano generale di bonifica montana, o dei piani degli altri Enti operanti nel territorio, con i quali viene stabilito il coordinamento previsto all'Art. 20 del presente Statuto, dovrà prevedere le concrete possibilità di sviluppo nei vari settori economici, produttivi e sociali e dei servizi indicando a tale scopo il tipo, la localizzazione, il presumibile costo degli investimenti atti a valorizzare le risorse attuali e potenziali della zona, la misura degli incentivi a favore degli operatori pubblici e privati ai sensi delle disposizioni regionali e nazionali.

Il Consiglio della Comunità decide le iniziative atte ad attuare la partecipazione delle forze politiche, sindacali ed economiche della zona e delle popolazioni alla predisposizione del piano. Stabilisce le procedure da adottarsi per la sua preparazione e per l'esame preventivo da parte dei Consigli comunali.

Il piano di sviluppo economico e sociale della zona, approvato, dal Consiglio della Comunità, viene affisso per 30 giorni in ogni Comune e ne viene data informazione con pubblicazione di manifesti e di avvisi su quotidiani e periodici di larga diffusione nella zona, per consentire eventuali ricorsi che dovranno essere prodotti entro 30 giorni dalla pubblicazione nei Comuni.

Il Consiglio della Comunità, esaminate le osservazioni e proposte ed eventualmente rielaborato il piano, lo trasmette per l'esame e l'approvazione alla Regione.

Sulla base del piano pluriennale di sviluppo, il Consiglio della Comunità Montana provvede a definire ogni anno un programma stralcio contenente l'indicazione, in ordine di priorità, delle opere ed interventi da realizzare e dell'entità della corrispondente richiesta di finanziamento.

La Comunità Montana, entro il 30 settembre, deve far pervenire il programma stralcio alla Regione.

Il programma stralcio, elaborato dalla Giunta, deve essere trasmesso ai Comuni, ai Consiglieri della Comunità e agli Enti operanti nel territorio almeno 10 giorni prima della riunione del Consiglio della Comunità per la sua approvazione.

Art. 22

Piano urbanistico e piano regolatore intercomunale

Ai sensi della legge 3 dicembre 1971n. 1102, la Comunità Montana elabora il piano urbanistico, interessando —ove occorra — anche i Comuni limitrofi o parte del territorio di Comuni non classificati montani.

Art. 23

Verbali e deliberazioni

I verbali delle riunioni del Consiglio debbono essere inviati in copia a ciascun Comune facente parte della Comunità Montana.

I verbali devono inoltre essere approvati nella prima riunione successiva a quella a cui si riferiscono.

Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta debbono essere pubblicate nell'albo pretorio della Comunità nei termini di legge.

Debbono essere inviate alla competente Sezione provinciale del Comitato di Controllo sugli atti dei Comuni.

I Comuni membri della Comunità e gli altri Enti operanti nel territorio sono impegnati ad inviare in visione alla Comunità Montana copia delle deliberazioni e degli atti che trattino materie che interessano comunque la Comunità medesima al fine del coordinamento e l'aggiornamento delle iniziative in sede di Comunità.

Art. 24

Tesoriere

Il tesoriere della Comunità è nominato dal Consiglio.

La riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dovrà essere fatto esclusivamente dal Tesoriere in base a regolari ordini di riscossione e mandati di pagamento.

Art. 25

Finanziamento della Comunità Alle spese necessarie per il funzionamento della Comunità

Montana si provvede con i fondi costituiti:

a)—dal contributo annuo dei Comuni membri della Comunità Montana nella misura fissata dal Consiglio;

b)—da assegnazioni di finanziamenti alla Comunità medesima dallo Stato, dalla Regione, da Enti e privati, volti a facilitare il perseguimento degli scopi istituzionali;

c)—da eventuali lasciti, donazioni, sovvenzioni, contributi.

Art. 26

Demanio, patrimonio e uso dei beni della Comunità

La Comunità potrà disporre di un proprio demanio e patrimonio ai sensi della legge 3-12-1971n. 1102.

Con regolamento approvato dal Consiglio sarà disciplinato l'uso dei beni della Comunità.

Art. 27

Rimborso spese componenti organi Comunità

Al Presidente della Comunità Montana spetta l'indennità di carica rapportata a quella del Sindaco dei Comuni con popolazione da 30.001 fino a 50.000 abitanti. Ai componenti la Giunta della Comunità spetta una indennità di carica pari al 30% di quella assegnata al Presidente.

Ai componenti del Consiglio della Comunità spetta una indennità per ogni giornata di effettiva presenza pari a quella stabilita dalla legge per i consiglieri comunali, dei Comuni con popolazione da 30.001 fino a 50.000 abitanti, nonché il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del proprio mandato.

Art. 28

Adesione all'UNCEM

La Comunità Montana Amiternina aderisce all'Unione Nazionale dei Comuni, Comunità ed Enti Montani (UNCEM) con sede in Roma.

Art. 29

Integrazioni e modifiche allo Statuto

Le integrazioni e modifiche al presente Statuto devono riportare il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, salvo il caso di modifiche fissate per legge, nel quale è sufficiente la maggioranza semplice.

Art. 30

Entrata in vigore delle norme statutarie

Il presente Statuto e le norme integratrici o modificatrici dello stesso entrano in vigore non appena hanno riportato l'approvazione della Regione.

Art. 31

Estinzione della Comunità

La Comunità si estingue soltanto in seguito a legge regionale che, modificando la ripartizione dei territori montani in zone omogenee, elimini integralmente la zona omogenea che ne costituisce il substrato territoriale.